Corporate FAQ2021-05-02T13:30:03+00:00
Patti di Famiglia2021-04-29T14:50:38+00:00

I patti di famiglia
Cos’è
Nel 2006 è stato introdotto nel nostro ordinamento il “patto di famiglia”.

Si tratta della possibilità per un imprenditore di gestire il passaggio generazionale della propria impresa, trasferendo ad uno o più discendenti l’azienda o le quote di partecipazione al capitale della “società di famiglia”, senza che vi possano essere contestazioni in sede di eredità.

E’ una novità importante nel sistema del diritto successorio: nel nostro Paese è infatti piuttosto diffusala presenza di imprese a carattere “familiare”.

Pur incidendo notevolmente sulla sostanza della successione testamentaria dell’imprenditore, il patto di famiglia è un contratto tipicamente tra vivi, che comporta il trasferimento immediato dell’impresa di famiglia.

Caratteristiche
Il patto di famiglia deve essere stipulato per atto pubblico dal notaio a pena di nullità e vi devono partecipare coloro che sarebbero legittimari (cioè eredi che la legge prevede non possano essere esclusi, come ad esempio il coniuge e i figli) se in quel momento si aprisse la successione dell’imprenditore.

Il patto deve prevedere che i beneficiari assegnatari dell’azienda o delle partecipazioni societarie “compensino” gli altri partecipanti al contratto con il pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote riservate ai legittimari (a meno che questi non vi rinuncino in tutto o in parte).

I contraenti possono convenire che la liquidazione, in tutto o in parte, avvenga in natura, ossia ricevendo alcuni beni al posto del denaro; in questo caso i beni in natura assegnati a favore degli altri legittimari (non assegnatari dell’azienda) “sono imputati alle quote di legittima loro spettanti”, cioè sono da considerarsi un anticipo sulla futura eredità.

All’apertura della successione dell’imprenditore alcuni nuovi soggetti possono assumere la qualifica di legittimari dopo la stipula del patto di famiglia (ad esempio, il nuovo coniuge dell’imprenditore vedovo o celibe; nuovi figli): in questo caso costoro potranno chiedere ai beneficiari del patto di famiglia il pagamento di una somma pari al valore della quota di legittima che gli spetta per legge.

Il contratto può essere sciolto o modificato dagli stessi soggetti che vi hanno partecipato:

con un diverso contratto, stipulato sempre per atto pubblico;
mediante recesso (se previsto nel patto di famiglia) esercitato sulla base di una “dichiarazione agli altri contraenti certificata da un notaio”.

Consorzi2021-04-29T14:49:58+00:00

I consorzi
Cos’è
Con il contratto di consorzio più imprenditori istituiscono un’organizzazione comune per la disciplina e lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese. L’attività del consorzio deve dunque svolgersi nell’interesse delle imprese associate (c.d. mutualità).

Il consorzio ha come funzione minima la “disciplina” di determinate fasi delle rispettive imprese, mentre solo i consorzi con attività esterna regolano anche lo “svolgimento” di determinate fasi delle rispettive imprese.

Chi può partecipare
La partecipazione al consorzio è riservata esclusivamente agli imprenditori, siano essi persone fisiche o giuridiche ed indipendentemente dall’oggetto, dalle dimensioni e dalla struttura giuridica dell’impresa. Ciascuna impresa partecipante al consorzio conserva la propria identità ed individualità, ma alcune fasi del processo produttivo (dall’acquisto delle materie prime al prodotto finito) sono disciplinate dalle regole del consorzio.

Nei consorzi con attività esterna l’organizzazione è destinata a svolgere un’attività con i terzi, implicando generalmente, la creazione di un ufficio al quale facciano capo i conseguenti rapporti giuridici.

Il consorzio con attività esterna è privo di personalità giuridica, ma è un autonomo centro di rapporti giuridici ed assume la responsabilità, garantita dal fondo consortile, dei contratti stipulati in nome proprio, assumendone anche il rischio, di natura extracontrattuale, derivante dalla gestione di un’attività imprenditoriale.

Lo scopo consortile può essere realizzato anche in forma di società commerciali (società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società per azioni, società in accomandita per azioni e società a responsabilità limitata). In tale ipotesi l’oggetto sociale è assorbito dallo scopo consortile, ma le regole di funzionamento sono quelle societarie. Possono costituirsi anche società consortili cosiddette miste, ossia con la partecipazione anche di soci “non” imprenditori ma la cui presenza sia ritenuta strumentale alla realizzazione delle finalità consortili (ad esempio i soci “sostenitori” ovvero le associazioni rappresentative di categorie imprenditoriali).

Startup Innovativa2021-04-29T14:49:10+00:00

Start-up innovativa
Cosa è una start-up innovativa?
La start-up innovativa è una società di capitali, che può costituirsi anche in forma cooperativa, che ha come oggetto sociale, esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.

A tal fine, tra l’altro, sono riconosciute agevolazioni:

per la fase costitutiva;
per la gestione dell’impresa;
un sistema di deroghe alle norme in materia di riduzione per perdite;
agevolazioni fiscali anche per chi vuole investire nella start-up innovativa;
possibilità di avere rapporti di lavoro a termine.

Quali requisiti e caratteristiche deve avere?
Per poter accedere ai benefici, la società deve avere determinati requisiti:

deve avere sede principale in Italia o in uno Stato UE o EEA (spazio economico europeo) con sede produttiva o filiale in Italia;
deve di regola non essere costituita da più di 60 mesi;
deve non nascere da fusione, scissione o cessione di ramo di azienda;

ed avere determinate caratteristiche:

– le spese in ricerca e sviluppo devono essere maggiori o uguali al 15 per cento del maggiore valore tra costo e valore totale della produzione;
– in alternativa deve avere almeno i 2/3 dei dipendenti o collaboratori con laurea magistrale oppure 1/3 di dottorati, dottorandi o laureati con almeno tre anni di attività di ricerca certificata;
– in alternativa, deve avere almeno un brevetto o privativa industriale.

Ed inoltre è soggetta a restrizioni nella distribuzione degli utili ovvero ad una limitazione del valore di produzione totale annuale a 5 milioni di euro a partire dal secondo anno di attività.

Deve essere iscritta presso il Registro delle Imprese?

SI. La start-up innovativa deve essere iscritta presso il Registro delle Imprese e precisamente nella sezione speciale prevista per le start-up innovative.

L’iscrizione è il presupposto anche per beneficiare della disciplina agevolativa.

Per ottenere l’iscrizione è necessario indicare i requisiti previsti per qualificare la società come start-up innovativa: attività svolta, spese di ricerca e sviluppo, indicazione dei titoli di studio, esperienze professionali dei soci e del personale che lavora nell’impresa, relazioni e collaborazioni con un’università e centri di ricerca ovvero investitori istituzionali e professionali, diritti di privativa su proprietà industriali o intellettuali.

Società Benefit2021-04-29T14:46:52+00:00

Società benefit
Cosa è una società benefit?
La legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (legge di stabilità 2016) ha introdotto, ai commi 376 e ss., un nuovo “modello” sociale, quello della società benefit.

La società benefit è una società che ha la particolarità di perseguire, oltre allo scopo di dividere gli utili prodotti nell’esercizio della sua attività economica, una o più finalità di beneficio comune, operando in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse.

Qualsiasi società di persone e di capitali, già esistente o di nuova costituzione, può essere una società benefit; non si tratta, infatti, di un nuovo tipo sociale, ma di una qualifica attribuibile a tutte le società appartenenti ai tipi societari descritti nel codice civile dal libro V, titoli V e VI.

Una società già esistente che voglia diventare società benefit dovrà modificare il proprio atto costitutivo, il contratto sociale o lo statuto.

Condizioni per essere una società benefit
La società benefit, fermo restando quanto previsto nel codice civile, deve indicare, nell’àmbito del proprio oggetto sociale, le specifiche finalità di beneficio comune che intende perseguire.

La società può integrare la propria denominazione sociale con le parole “società benefit” oppure l’abbreviazione “SB”, così da rendere nota la propria qualità di “società benefit”.

Gli amministratori della società benefit devono gestire la società in modo da bilanciare l’interesse dei soci, il perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi delle persone, delle comunità, dei territori e dell’ambiente, dei beni e delle attività culturali e sociali, degli enti e delle associazioni e degli altri portatori di interesse.

Inoltre devono essere individuato dalla società uno o più soggetti responsabili dell’effettivo perseguimento da parte della società delle finalità di beneficio comune.

Le società benefit sono tenute a obblighi pubblicitari e di trasparenza; la società redige, in occasione della presentazione del bilancio annuale, una relazione dalla quale emergono gli obiettivi da essa fissati e realizzati, con la spiegazione di quando fatto dall’organo amministrativo per il perseguimento del beneficio comune, nonché la descrizione degli eventuali ostacoli o rallentamenti incontrati, la misurazione dell’impatto generato secondo uno standard di valutazione esterno e la descrizione dei nuovi obiettivi per l’esercizio successivo.

Vantaggi dell’essere una società benefit – Il ruolo del notaio
Il principale vantaggio per una società nel presentarsi come società benefit è relativo alla sua immagine pubblica: chi si rapporta con una società benefit sa che essa persegue in maniera non occasionale, unitamente allo scopo di lucro, finalità di beneficio comune, con modalità trasparenti e capaci di dare prova della loro effettiva realizzazione.

Il ruolo del notaio, per la società che intenda costituirsi come società benefit o che intenda diventare tale, è fondamentale: la costituzione della società o la modifica dell’atto costituivo, del contratto sociale o dello statuto, dovranno essere verificate dal notaio chiamato a ricevere il relativo atto. Il notaio potrà consigliare le clausole più adatte alle necessità della società, capaci altresì di garantirle di poter essere considerata una società benefit. Il notaio curerà la pubblicità nel Registro delle Imprese e, in caso di società già esistente che modifichi la sua denominazione, negli altri registri pubblici.

Società a Responsabilità Limitata SRL2021-04-29T14:46:17+00:00

Società a responsabilità limitata
Cos’è
La società a responsabilità limitata (S.r.l.) è certamente una delle forme più ricorrenti per svolgere attività d’impresa. Tradizionalmente destinata ad imprese di dimensioni più ridotte rispetto alla società per azioni, sta cominciando ad essere utilizzata anche per imprese di notevoli dimensioni, in quanto caratterizzata da maggiore duttilità organizzativa.

E’ dotata di un’autonomia patrimoniale perfetta e i soci non sono responsabili personalmente per le obbligazioni sociali, anche se hanno agito in nome e per conto della società.

Proprio per sfruttare al meglio la flessibilità che caratterizza le srl e dunque per consentire ai soci di modellare la società per il perseguimento dei propri specifici obiettivi, diventa fondamentale predisporre correttamente l’atto costitutivo e lo statuto. L’atto costitutivo deve essere fatto per atto pubblico dal notaio che provvede al deposito presso il Registro delle imprese: solo a seguito dell’iscrizione presso il competente Registro delle imprese la società a responsabilità limitata può dirsi effettivamente venuta ad esistenza.

L’accresciuta flessibilità del modello s.r.l. rende particolarmente utile la consulenza del notaio che può individuare e suggerire le soluzioni amministrative più idonee alle specifiche esigenze dei soci. Per esempio intervenendo nella stesura delle “norme di funzionamento” (il cosiddetto statuto), che regolamentano i rapporti in modo assai più stabile e giuridicamente più vincolante degli accordi separati, i cosiddetti patti parasociali, sia tra i soci attuali sia per coloro che in futuro entreranno a far parte della società.

Il capitale sociale della società a responsabilità limitata può essere anche inferiore ad Euro 10.000,00.

Nelle s.r.l. con capitale pari o superiore a Euro 10.000 euro, alla sottoscrizione dell’atto costitutivo deve essere versato almeno il 25% dei conferimenti in denaro (il resto del capitale potrà essere versato successivamente) e l’intero ammontare di quelli in natura.
Quando l’ammontare del capitale viene, invece, determinato in misura inferiore ad Euro 10.000, ma pari almeno ad 1 euro, i conferimenti possono farsi esclusivamente in denaro e devono essere interamente versati all’atto della sottoscrizione.
Nel caso di costituzione con capitale inferiore a Euro 10.000,00 la società ha l’obbligo di accantonare una somma, da destinare a riserva, da dedurre dagli utili netti risultanti dal bilancio pari almeno ad un quinto degli stessi, obbligo che permane sino a che riserva e capitale non abbiano raggiunto l’ammontare di Euro 10.000,00. La riserva può essere utilizzata solo per imputazione a capitale e per copertura di eventuali perdite con obbligo di sua reintegrazione laddove essa sia diminuita. I mezzi di pagamento devono essere indicati nell’atto.

Come per le società per azioni, nel caso in cui la società nasca con un unico socio deve essere versato l’intero importo del capitale sociale.

Amministrazione
Estrema flessibilità ha pure la disciplina dell’amministrazione: si potrà avere un amministratore unico od un consiglio di amministrazione, ma ora anche forme di amministrazione congiuntiva (ove gli amministratori debbono operare, per l’appunto, congiuntamente) o disgiuntiva (ove ogni amministratore può operare da solo) o forme di amministrazione mista congiuntiva per taluni atti e/o categorie di atti e disgiuntiva per il resto (sullo schema delle società di persone).

Uno strumento molto utile è quello dei cosiddetti diritti particolari con il quale è possibile attribuire ai singoli soci particolari diritti riguardanti l’amministrazione della società e la distribuzione degli utili. Anche in questo caso l’intervento del notaio di fiducia può essere molto utile al fine di disegnare al meglio la struttura organizzativa della società.

Tranne che per alcune deliberazioni di particolare importanza, non è più obbligatoria neppure l’assemblea: le “norme di funzionamento” (il cosiddetto statuto) possono prevedere metodi alternativi di formazione per le decisioni dei soci , come la consultazione o il consenso resi per iscritto (lo stesso documento che circola tra i vari soci che lo sottoscrivono).

Infine la società a responsabilità limitata può emettere titoli di debito simili alle obbligazioni ma che, a differenza di questi ultimi, possono essere inizialmente sottoscritti solo da investitori professionali.

Organo di controllo
Nelle società a responsabilità limitate l’esistenza di un organo di controllo è necessaria solo al ricorrere di alcune circostanze previste dalla legge. Può essere costituito da un collegio sindacale ovvero da un sindaco unico. In tali casi, se l’atto costitutivo non dispone diversamente, le funzioni di controllo contabile spettano all’organo di controllo. Sulle ipotesi in cui sia obbligatoria la nomina dell’organo esterno di revisione contabile, oltre che del collegio sindacale, è opportuno richiedere il consiglio del proprio notaio.

Scioglimento
La società si scioglie con una delibera di assemblea verbalizzata dal notaio. Occorre nominare un liquidatore (in genere un ex amministratore della stessa) che si occupi della chiusura dei debiti, dei crediti, e di tutte le partite contabili in sospeso. Il liquidatore richiederà poi direttamente la cancellazione della società dal Registro delle Imprese (senza alcun ulteriore atto).

Società in accomandita per azioni SAS2021-04-29T14:45:35+00:00

Società in accomandita per azioni
Cos’è
La società in accomandita per azioni (S.a.p.a) è una società in cui coesistono due diversi gruppi di azionisti:

i soci accomandanti, esclusi dall’amministrazione e responsabili limitatamente al proprio conferimento;
i soci accomandatari, amministratori di diritto, personalmente e illimitatamente responsabili.
Come nelle società per azioni, le quote di partecipazioni sono rappresentate da azioni, mentre, come nelle società in accomandita semplice, il potere di gestione spetta ad amministratori con responsabilità illimitata, anche se sussidiaria, per le obbligazioni sociali.

Nella prassi questo modello societario non ha mai avuto grande diffusione, se non in pochi sporadici casi in cui è stata utilizzata come “cassaforte di famiglia”. Gli accomandatari, infatti, sono di diritto amministratori e le norme sulla nomina dei nuovi amministratori nel corso della vita della società attribuiscono un diritto di veto sulla scelta dei nuovi a quelli già in carica, rendendo così il gruppo di comando sicuro da tentativi di scalata della società attuati mediante rastrellamento delle azioni sul mercato.

Amministrazione
La disciplina della società in accomandita per azioni è sostanzialmente quella della società per azioni, nei limiti di compatibilità con il tipo sociale.

Tutti i soci accomandatari sono di diritto membri dell’organo amministrativo della società.

Norme particolari sono dettate per la nomina e la revoca dei sindaci o dei componenti del consiglio di sorveglianza ovvero, per le S.a.p.a. quotate o soggette a revisione contabile obbligatoria, per il conferimento o la revoca dell’incarico alla società di revisione.

Le modificazioni dell’atto costitutivo debbono essere approvate, oltre che dall’assemblea straordinaria, anche da tutti i soci accomandatari.

Scioglimento
Lo scioglimento e la liquidazione della S.a.p.a. è regolata, in generale, dalle norme dettate per la società per azioni e di capitali, alle quali si rinvia. In più è prevista una particolare causa di scioglimento specifica per la sola S.a.p.a.: la cessazione dalla carica di tutti i soci accomandatari, se nel termine di centottanta giorni non si è provveduto alla loro sostituzione.

Durante tale periodo, concesso per ricostituire la categoria dei soci, il collegio sindacale o il consiglio di sorveglianza devono nominare un amministratore provvisorio (che può essere un accomandante o un terzo), i cui poteri sono per legge limitati al compimento degli atti di ordinaria amministrazione e che non assume la qualifica di socio accomandatario.

Se vengono meno tutti gli accomandanti, la società può continuare l’attività, ma problemi possono sorgere qualora debba adottare una delibera che la legge riserva esclusivamente agli accomandanti: di qui l’utilità di rivolgersi al notaio per evitare di incorrere in una causa di scioglimento della società (impossibilità di funzionamento o continuata inattività dell’assemblea).

Società per Azioni SPA2021-04-29T14:44:54+00:00

Società per azioni
Cos’è
La società per azioni (S.p.A.) è certamente il prototipo delle società di capitali e costituisce il principale modello di società commerciale più idonea ai grandi investimenti.

La S.p.A. si costituisce con atto pubblico innanzi al notaio, che provvede a registrare l’atto e ad iscrivere la società nel Registro delle Imprese competente (quello in cui è posta la sede sociale). Le società di capitali infatti vengono ad esistenza solo se la società venga iscritta presso il Registro delle Imprese a cura del notaio.

Per la sua costituzione è richiesto un capitale minimo di 50.000 euro, di cui almeno il 25% del capitale sociale (pari a 12.500 euro) deve essere versato in banca e di ciò si deve dar conto nell’atto costitutivo. Per determinate società la legge prevede un capitale minimo più elevato, in relazione alla peculiarità dell’attività svolta (è il caso delle società di intermediazione mobiliare o delle società bancarie o finanziarie).

Nel caso in cui la società nasca con un unico socio deve essere versato l’intero importo del capitale sociale.

Le società per azioni possono essere di due tipi: aperte, che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio (società quotate e con azioni diffuse) e chiuse, che non vi fanno ricorso. Nelle società chiuse il controllo contabile può essere affidato, in forza di specifica clausola statutaria allo stesso collegio sindacale; nelle società aperte invece il controllo contabile spetta per legge necessariamente ad una società di revisione.

Non è necessario che la partecipazione al capitale della società corrisponda ai conferimenti di ciascuno: i soci possono ad esempio liberamente decidere di “premiare” con una partecipazione maggiore un socio di cui reputano strategica la partecipazione o fondamentale l’apporto eseguito.

Caratteristiche
Le due caratteristiche fondamentali sono la responsabilità limitata di tutti i soci e la divisione del capitale in azioni.

La società, infatti, fa fronte alle spese e ai debiti solo con il proprio patrimonio, vale a dire con il proprio capitale e in generale con le proprie risorse economiche. I soci non sono tenuti a pagare i debiti con i propri beni personali e non sono obbligati a prestare i propri soldi alla società. In caso di difficoltà economiche e quindi di “insolvenza”, la società può fallire, ma i soci o l’unico socio non falliscono e perdono soltanto il valore delle proprie azioni e quindi il denaro che hanno investito per partecipare alla società.

Il capitale è suddiviso in azioni di un valore fissato nell’atto costitutivo (“valore nominale”), di solito l’importo minimo è di 1 euro per ciascuna azione. Le azioni sono quote di partecipazione liberamente trasferibili. L’emissione delle azioni è normale ma non essenziale, essendo possibile che esse non vengano materialmente emesse; nelle società quotate in borsa le azioni non possono più essere rappresentate da documenti cartacei, ma da semplici registrazioni contabili, definite “azioni scritturali” o “azioni dematerializzate”.

L’amministrazione
L’amministrazione delle società per azioni può, con le norme in vigore dal 2004, essere organizzata secondo tre modelli distinti: quello tradizionale, quello monistico (di derivazione anglosassone) e quello dualistico (di derivazione tedesca).

Nel modello tradizionale, la S.p.A. è amministrata da più persone che formano il “Consiglio di Amministrazione” ma può anche essere amministrata da un amministratore unico. A volte gli amministratori non sono soci, ma persone esperte nell’amministrazione e nell’ambito dell’attività svolta dalla società. Chi firma per la società è l’amministratore unico o il presidente del Consiglio di Amministrazione. Gli amministratori hanno il compito di gestire la società e la loro competenza ricomprende tutti gli atti necessari al conseguimento dell’oggetto sociale. Il numero dei membri del consiglio di amministrazione è stabilito nell’atto costitutivo, che però può limitarsi ad indicare un numero minimo ed un numero massimo di amministratori; in questo caso, compete poi all’assemblea ordinaria la determinazione in concreto del numero degli amministratori.
Nel sistema dualistico, invece, l’amministrazione è affidata ad un consiglio di gestione, eletto dal consiglio di sorveglianza, che a sua volta è eletto dall’assemblea: a tali organi si applicano le specifiche norme previste dalla legge, e, in via residuale, le generali norme in tema di amministrazione e controllo.
Nel sistema monistico, l’amministrazione e il controllo sono affidati ad un consiglio di amministrazione e ad un comitato costituito al suo interno; pertanto la disciplina relativa al funzionamento del consiglio di amministrazione è la stessa di quella prevista nel modello tradizionale, fatta eccezione per alcuni requisiti dei componenti del consiglio stesso. Al contrario il sistema di controllo è molto differente rispetto al modello tradizionale. Questo modello, di stampo anglosassone, risulta in assoluto il meno diffuso nel nostro ordinamento giuridico.
L’organo di controllo
Il collegio sindacale è l’organo di controllo delle società per azioni che adottano il sistema tradizionale: ad esso è demandato il compito di controllare l’amministrazione della società e di vigilare sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo. L’attività di controllo dei sindaci riguarda non solo il riscontro di dati puramente formali, ma anche la sostanza dell’amministrazione, senza però poter entrare nel merito della gestione degli amministratori e delle loro valutazioni di mercato.

Nelle società che adottano il sistema dualistico, il controllo sulla gestione e di legalità viene svolto dal consiglio di sorveglianza, che tra l’altro riveste anche alcune delle principali competenze dell’assemblea ordinaria (nomina dei consiglieri di gestione, esercizio della relativa azione di responsabilità e approvazione del bilancio).

Nelle società che hanno eletto il sistema monistico invero il controllo è svolto da un apposito comitato per il controllo sulla gestione eletto in seno al consiglio di amministrazione, cui spetta anche la competenza alla nomina, revoca e sostituzione e quindi con competenze ulteriori rispetto al modello tradizionale.

L’assemblea
L’assemblea, che è formata, dai soci, non ha compiti di amministrazione, ma deve riunirsi almeno una volta all’anno per approvare il bilancio. L’assemblea viene convocata dagli amministratori anche per prendere decisioni importanti ad esempio per le modifiche dello statuto o per l’aumento del capitale sociale e la relativa deliberazione deve essere verbalizzata da un notaio che, entro trenta giorni, verificato l’adempimento delle condizioni stabilite dalla legge, ne richiede l’iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio del luogo ove la società ha sede. L’ufficio del registro delle Imprese, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive la delibera nel registro. Se il notaio ritiene non adempiute le condizioni stabilite dalla legge, ne dà comunicazione agli amministratori che possono ricorrere al tribunale per ottenere la predetta iscrizione della delibera nel registro delle imprese.

Scioglimento
La società si scioglie anticipatamente con una delibera di assemblea verbalizzata dal notaio ovvero quando ricorre una delle cause di scioglimento indicate dalla legge, quali il decorso del termine di durata, il conseguimento dell’oggetto sociale o la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, l’impossibilità di funzionamento o la continuata inattività dell’assemblea, la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale.

Gli effetti dello scioglimento decorrono dal giorno dell’iscrizione presso il Registro delle Imprese della dichiarazione di accertamento fatta dall’organo amministrativo o della delibera assembleare in caso di scioglimento volontario.

Occorre nominare un liquidatore (in genere un ex amministratore della stessa o un esperto in amministrazione e contabilità) che si occupi della chiusura dei debiti, dei crediti, e di tutte le partite contabili in sospeso. Il liquidatore richiederà poi direttamente la cancellazione della società dal Registro Imprese (senza alcun ulteriore atto notarile).

E’ ammessa la revoca dello stato di liquidazione da adottarsi con le maggioranze richieste per la modifica dell’atto costitutivo o dello statuto, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento.

Società di capitali2021-04-29T14:44:06+00:00

Società di capitali
Le società di capitali sono:

la S.p.a. (società per azioni);
la S.a.p.a. (società in accomandita per azioni);
la S.r.l. (società a responsabilità limitata);
la S.r.l.s. (società a responsabilità limitata semplificata).
Si tratta di organizzazioni di persone e mezzi per l’esercizio in comune di un’attività produttiva, dotate di piena autonomia patrimoniale: quindi, soltanto la società con il suo patrimonio risponde delle obbligazioni sociali. Il socio, pertanto, ha una responsabilità limitata al capitale conferito, non assumendo alcuna responsabilità personale, neanche sussidiaria, per le obbligazioni sociali (tranne i casi previsti dalla legge).

Il sistema delle società di capitali è stato profondamente riformato con l’obiettivo di accrescerne la competitività sui mercati interni ed internazionali. Per questo il centro della vita della società è stato spostato sull’autonomia privata, in particolare nella redazione dell’atto costitutivo e dello statuto, che ne regolano oltre che la nascita, anche lo svolgimento della sua futura attività.

Il socio non ha potere diretto di amministrazione e controllo della società, ma può esprimere il suo voto in assemblea e concorrere alla nomina degli amministratori e dei sindaci. Ciò non gli impedisce di essere nominato amministratore, assumendone la relativa responsabilità.

La società di capitali funziona attraverso la presenza di tre organi: l’assemblea, con una competenza limitata alle decisioni di maggior rilievo per l’ente, gli amministratori, a cui è demandata la gestione della società e l’attuazione dell’oggetto sociale, ed i sindaci, organo di controllo e di vigilanza sull’attività degli amministratori.

Società in accomandita semplice SAS2021-04-29T14:41:40+00:00

Società in accomandita semplice
Cos’è
La società in accomandita semplice (S.a.s.) è caratterizzata dalla presenza di due categorie di soci:

gli accomandatari, ai quali spetta in via esclusiva l’amministrazione e la gestione della società. Essi hanno una responsabilità illimitata e solidale per l’adempimento delle obbligazioni sociali e, pertanto, sono in una situazione analoga a quella dei soci della S.n.c.;
gli accomandanti, ai quali non spetta l’amministrazione, che rispondono per le obbligazioni sociali nei limiti della quota conferita, salve alcune eccezioni disciplinate dalla legge.
Il nome della società (ragione sociale) deve contenere il nome di almeno uno dei soci accomandatari e l’indicazione che si tratta di una S.a.s.. Se il socio accomandante acconsente a che il suo nome sia compreso nella ragione sociale, risponde di fronte ai terzi illimitatamente e solidalmente con i soci accomandatari per le obbligazioni sociali.

Amministrazione e rappresentanza
I soci accomandanti non possono compiere atti di amministrazione, né trattare o concludere affari in nome della società, se non in forza di procura speciale per singoli affari. Il socio accomandante che contravviene a tale divieto assume responsabilità illimitata e solidale verso i terzi per tutte le obbligazioni sociali e può essere escluso dalla società.

I soci accomandanti possono prestare la loro opera sotto la direzione degli amministratori e, se l’atto costitutivo lo consente, possono dare autorizzazioni e pareri per determinate operazioni e compiere atti di ispezione e di sorveglianza. Hanno poi diritto ad avere comunicazione annuale del bilancio e di controllarne l’esattezza, hanno diritto di consultare i libri sociali e gli altri documenti della società.

E’ opportuno evidenziare che, se l’atto costitutivo non dispone diversamente, per la nomina degli amministratori e per la loro revoca (nel caso in cui l’amministratore non sia stato nominato con il contratto sociale) sono necessari il consenso dei soci accomandatari e l’approvazione di tanti soci accomandanti che rappresentino la maggioranza del capitale da essi sottoscritto. Non serve quindi l’unanimità.

La quota di partecipazione del socio accomandante è trasmissibile per causa di morte. Salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, la quota del socio accomandante può essere ceduta, con effetto verso la società, con il consenso dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale, anche qui senza l’unanimità.

Scioglimento
In aggiunta a quanto previsto per la società in nome collettivo, per la società in accomandita semplice è causa di scioglimento la mancanza di soci accomandatari o di soci accomandanti; la legge concede il termine di sei mesi per ricostituire la pluralità di categorie di soci.

Anche nella fase di liquidazione i soci accomandanti conservano la limitazione della responsabilità per le obbligazioni sociali; i creditori che non sono stati soddisfatti nella liquidazione della società possono far valere i loro diritti nei confronti degli accomandanti limitatamente alla quota di liquidazione da loro percepita.

Società in nome collettivo SNC2021-04-29T14:40:53+00:00

Società in nome collettivo
Cos’è
La società in nome collettivo (S.n.c.) è il modello societario di base per l’esercizio di un’attività commerciale. L’atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata da un notaio.

L’atto costitutivo deve essere iscritto al Registro delle Imprese. L’iscrizione al Registro delle Imprese, pur non essendo condizione di esistenza della società, è tuttavia condizione di regolarità. All’iscrizione nel Registro delle Imprese consegue la possibilità per i terzi di conoscere – e quindi di poter fare affidamento – gli elementi essenziali del contratto sociale e, in seguito, le modifiche e gli eventi più rilevanti della vita della società.

Se l’atto costitutivo non viene iscritto nel registro imprese, la S.n.c. viene comunque ad esistenza (S.n.c. irregolare); tuttavia, l’omessa iscrizione comporta che i rapporti fra la società e i terzi non verranno disciplinati dalle norme dettate per la S.n.c., ma dalle norme dettate per la società semplice, meno favorevoli per i soci proprio per la mancanza di pubblicità relativa all’esistenza di tale soggetto che l’iscrizione al Registro delle Imprese comporta.

Il nome della società (la ragione sociale) deve contenere il nome di almeno uno dei soci e l’indicazione che si tratta di una S.n.c..

Non è prevista l’esistenza di un capitale minimo.

Caratteristiche
La società in nome collettivo non ha personalità giuridica ed è caratterizzata dalla responsabilità illimitata e solidale dei soci per le obbligazioni sociali. A differenza che nella società semplice, non è possibile per i soci fare un patto per escludere la responsabilità personale di uno o più soci nei confronti dei terzi. E’ possibile escludere la responsabilità di uno o più soci solo con effetto tra i soci stessi, in questo caso dunque i creditori possono chiedere ugualmente a ciascun socio il pagamento del debito intero. Nel caso esista un patto apposito nel contratto per escludere la responsabilità di un socio, e proprio questo ha pagato il creditore, allora quest’ultimo potrà chiedere agli altri soci di rimborsargli integralmente il pagamento da lui fatto.

In ogni caso il creditore della società non può chiedere il pagamento del debito della società direttamente al socio, ma deve prima escutere il patrimonio della società.

La società in nome collettivo è soggetta al fallimento che comporta anche il fallimento di tutti i soci.

La legge non prevede l’assemblea dei soci; per modificare l’atto costitutivo, il contratto di società, i patti della società, è necessario il consenso di tutti i soci, salvo diversa previsione dell’atto costitutivo stesso.

Amministrazione e rappresentanza
L’amministrazione e la rappresentanza spettano generalmente a ciascun socio disgiuntamente dagli altri. Sono ammessi tuttavia patti contrari e i soci, in sede di costituzione della società, possono decidere di scegliere un sistema di amministrazione congiunta sia per l’attività ordinaria che per la straordinaria, oppure disgiunta solo per l’ordinaria e congiunta per la straordinaria. E’ anche possibile riservare l’amministrazione ad alcuni soltanto dei soci.

Nella società in nome collettivo eventuali limitazione al potere di rappresentanza non si possono opporre ai terzi se non risultano al Registro delle Imprese.

Scioglimento
La società si scioglie per il decorso del termine di durata, per il conseguimento dell’oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, per la volontà di tutti i soci; quando viene a mancare la pluralità dei soci, se nel termine di sei mesi questa non è ricostituita; per le altre cause previste dal contratto sociale, per provvedimento dell’autorità governativa e per la dichiarazione di fallimento.

In caso di scioglimento può essere nominato un liquidatore che provvede a riscuotere i crediti residui, pagare i debiti residui, liquidare la società ripartendo il patrimonio residuo fra i soci e, al termine della liquidazione, chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese (cancellazione che, quindi, non è contestuale alla decisone dei soci relativa allo scioglimento della società ed alla nomina del liquidatore).

La fase di liquidazione può essere evitata qualora, alla data del verificarsi della causa di scioglimento, non esistano debiti sociali e i soci decidano di ripartirsi direttamente l’eventuale patrimonio sociale residuo in proporzione alle rispettive quote, anche mediante assegnazioni dei beni residui. In tal caso si potrà cancellare la società dal Registro delle Imprese contestualmente alla decisione dei soci relativa allo scioglimento della società.

Società Semplice SS2021-04-29T14:42:59+00:00

Società semplice
Cos’è
La società semplice (S.s.) costituisce la forma più elementare di società di persone. La caratteristica fondamentale è data dal fatto che essa può avere ad oggetto esclusivamente l’esercizio di un’attività economica non commerciale e, quindi, prevalentemente l’esercizio di attività agricola. L’atto costitutivo non è soggetto a formalità particolari, ma è richiesta almeno la forma scritta a seconda dei beni conferiti nella società. La società deve essere iscritta al Registro delle Imprese. Non è prevista l’esistenza di un capitale minimo.

Caratteristiche
La società semplice è caratterizzata dalla responsabilità personale illimitata e solidale di tutti i soci per le obbligazioni sociali. Con apposito patto può essere esclusa la responsabilità personale dei soci che non hanno agito in nome della società, ma il patto deve essere portato a conoscenza dei terzi, altrimenti questa limitazione di responsabilità di fatto non si realizza. Qualora il pagamento del debito della società sia stato richiesto direttamente al socio, quest’ultimo potrà richiedere al creditore che venga preventivamente escusso il patrimonio sociale, indicando al medesimo i beni della società sui cui potersi agevolmente soddisfare (c.d. beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale).

La società semplice non è soggetta al fallimento.

Nella società semplice la legge non prevede l’assemblea dei soci; per modificare l’atto costitutivo, il contratto di società, i patti della società, è necessario il consenso di tutti i soci, salvo diversa previsione dell’atto costitutivo stesso.

Amministrazione e rappresentanza
L’amministrazione e la rappresentanza della società spettano generalmente a ciascun socio disgiuntamente dagli altri. Sono ammessi tuttavia patti contrari e i soci, in sede di costituzione della società, possono decidere di scegliere un sistema di amministrazione congiunta sia per l’attività ordinaria che per la straordinaria, oppure disgiunta solo per l’ordinaria e congiunta per la straordinaria. E’ anche possibile riservare l’amministrazione soltanto ad alcuni dei soci.

Scioglimento
La società si scioglie per il decorso del termine di durata, per il conseguimento dell’oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, per la volontà di tutti i soci, quando viene a mancare la pluralità dei soci, se nel termine di sei mesi questa non è ricostituita, e per le altre cause previste dal contratto sociale.

In caso di scioglimento può essere nominato un liquidatore che provvede a riscuotere i crediti residui, pagare i debiti residui, liquidare la società ripartendo il patrimonio residuo fra i soci e, al termine della liquidazione, chiedere la cancellazione dal registro delle imprese.

La fase di liquidazione può essere evitata qualora, al verificarsi della causa di scioglimento, non esistano debiti sociali ed i soci decidano di ripartirsi direttamente l’eventuale patrimonio sociale residuo in proporzione alle rispettive quote, anche mediante assegnazioni dei beni residui. In tale caso si potrà cancellare la società dal Registro delle Imprese contestualmente alla decisione dei soci relativa allo scioglimento della società.

Società di Persone2021-04-29T14:39:53+00:00

Le società di persone sono:

le società semplici (S.s.)
le società in nome collettivo (S.n.c.)
le società in accomandita semplice (S.a.s.).
Si tratta di società che non hanno personalità giuridica ed hanno un’autonomia patrimoniale imperfetta, pertanto è prevista per i soci la responsabilità illimitata (oltre alla società, anche il socio risponde per le obbligazioni della società, dei debiti della società; risponde con tutto il suo patrimonio, con tutti i suoi beni, presenti e futuri ) e solidale (il creditore della società può, a sua scelta, rivolgersi ad uno qualsiasi dei soci illimitatamente responsabili e pretendere anche da lui solo l’adempimento dell’intera obbligazione) rispetto alle obbligazioni assunte dalla società, tranne per alcune eccezioni disciplinate dalla legge.

In generale, nelle società di persone ciascun socio:

ha il potere di amministrare la società (salve le eccezioni previste dalla legge);
non può trasferire la propria quota di partecipazione alla società senza il consenso degli altri soci, sia per atto tra vivi sia a causa di morte. In caso di successione gli eredi non hanno diritto di entrare a fare parte della società, ma hanno solo un diritto di credito pari al valore effettivo della quota societaria caduta in successione. (Perché possano entrare in società occorre il consenso dei soci della società, oltre naturalmente al consenso degli eredi stessi, a parte il caso della quota del socio accomandante). Sono ritenute legittime clausole di libera trasferibilità della quota per atto tra vivi, così come sono legittime clausole che regolamentino diversamente il trasferimento della quota in caso di successione: il notaio con la sua consulenza può aiutare ad elaborarle, nel rispetto della legge, in modo tale che possano effettivamente operare nel momento di necessità.

Scopo società2021-04-29T14:39:06+00:00

L’esercizio di un’attività economica in forma di società finalizzato alla realizzazione di utili per la società che possono essere suddivisi tra i soci, si definisce scopo di lucro. Le società che perseguono questo fine sono: le società di persone e le società di capitali.

Esistono tipi di società che per legge devono perseguire uno scopo mutualistico, cioè di fornire direttamente ai soci beni, servizi od occasioni di lavoro a condizioni più vantaggiose di quelle che i soci stessi otterrebbero sul mercato. Le società che perseguono lo scopo mutualistico sono le cooperative.

Tutte le società, tranne le società semplici, possono poi avere uno scopo consortile, cioè quello di coordinare le attività economiche con oggetto analogo o affine di più imprenditori o lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese. Le società che perseguono lo scopo consortile sono i consorzi.

Oggetto Sociale2021-04-29T14:38:42+00:00

Chi costituisce una società con scopo di lucro vuole produrre degli utili esercitando, in comune con altri soggetti, una determinata attività economica che costituisce l’oggetto sociale e deve essere determinata nell’atto costitutivo. Essa può essere modificata nel corso della vita della società solo con l’osservanza dell’atto costitutivo e dello statuto. L’attività economica che svolge la società deve essere un’attività produttiva, a contenuto patrimoniale, finalizzata alla produzione o allo scambio di beni o servizi. Quindi non può limitarsi al mero godimento di beni perché, altrimenti, si avrebbe una comunione.

Patrimonio sociale e capitale2021-04-29T14:38:17+00:00

I conferimenti sono le prestazioni a cui i soci si obbligano con il contratto di società.

In generale, può costituire oggetto di conferimento da parte dei soci qualsiasi bene che abbia un valore economico: denaro, beni in natura, beni mobili, beni immobili, beni materiali o immateriali (come i marchi, ad esempio) ma anche crediti, rami di aziende o aziende intere, nonché prestazioni di attività lavorativa, sia manuale sia intellettuale.

I beni possono essere trasferiti alla società in proprietà oppure anche solo concessi in godimento (affitto, locazione).

I conferimenti costituiscono, quindi, i contributi dei soci alla formazione del patrimonio iniziale della società per lo svolgimento dell’attività di impresa.

Il patrimonio sociale è l’insieme dei rapporti giuridici, attivi e passivi, che fanno capo alla società. Inizialmente è costituito dall’insieme dei conferimenti eseguiti o promessi dai soci. Nel corso della vita della società il patrimonio sociale subisce continue variazioni in relazione alle vicende economiche della società. La sua consistenza (attività e passività) viene accertata periodicamente attraverso la redazione annuale del bilancio di esercizio. La differenza tra attività e passività viene definita “patrimonio netto”. Il patrimonio della società svolge una funzione di garanzia generale per i creditori: quando la società risulta inadempiente, i creditori possono agire in giudizio per il soddisfacimento sul suo patrimonio.

Il capitale sociale esprime il valore in denaro dei conferimenti, come risulta dalla valutazione compiuta nell’atto costitutivo della società. Capitale sociale 100 vuol dire che i soci si sono obbligati a conferire (capitale sottoscritto) e/o hanno conferito (capitale versato) denaro o altre entità che, al momento della stipulazione del contratto di società, avevano valore monetario pari a 100.

ll capitale sociale rimane immutato nel corso della vita della società fino a quando, con modifica dell’atto costitutivo, non si decide di aumentarlo o di ridurlo (il patrimonio sociale, invece varia continuamente).

Le tasse da pagare sui conferimenti

La tassazione dei conferimenti in natura delle società è la stessa sia in sede di costituzione, sia in sede di aumento del capitale sociale.

Sono tenuti a versare le imposte indirette:

le società di qualunque tipo;
gli enti diversi dalle società, compresi i consorzi;
le associazioni;
le altre organizzazioni di persone o di beni, con o senza personalità giuridica, aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali o agricole.
Le imposte più rilevanti, imposta di registro, ipotecaria e catastale, incidono in modo diverso a seconda del bene oggetto di conferimento. La consulenza del notaio può risultare molto utile per approfondire e chiarire questi aspetti fiscali delle imprese.

Di seguito una breve schematizzazione dei casi più comuni:

Fabbricato abitativo o non abitativo, e/o sue pertinenze, terreno non agricolo e relative pertinenze, conferito da privato

Imposta di registro: 9% (con il minimo di € 1.000)
Imposta ipotecaria: € 50
Imposta catastale: € 50.
Terreni agricoli e relative pertinenze conferiti da privato o da impresa a soggetto diverso da imprenditore agricolo professionale

Imposta di registro: 12% (con il minimo di € 1.000)
Imposta catastale: € 50
Imposta ipotecaria: € 50.
Fabbricato strumentale per natura e/o sue pertinenze, conferito da impresa non costruttrice, senza esercizio di opzione IVA

IVA esente
Imposta di registro: € 200
Imposta ipotecaria: 3% (con il minimo di € 200)
Imposta catastale: 1% (con il minimo di € 200).
Fabbricato strumentale per natura, e/o sue pertinenze, conferito da impresa non costruttrice, con opzione per l’applicazione dell’IVA

IVA: 22% CON REVERSE CHARGE
Imposta di registro: € 200
Imposta ipotecaria: 3% (con il minimo di € 200)
Imposta catastale: 1% (con il minimo di € 200).
Azienda o ramo d’azienda (anche se comprensiva di immobili)

Imposta di registro: € 200
Imposta ipotecaria: € 200 (se comprensiva di immobili)
Imposta catastale: € 200 (se comprensiva di immobili).
Sono inoltre soggette ad imposta di registro in misura fissa di € 200 le seguenti operazioni:

aumento del capitale mediante conversione di obbligazioni in azioni;
aumento gratuito del capitale mediante passaggio a capitale di riserve;
regolarizzazione di società di fatto, derivanti da comunione ereditaria di azienda, tra eredi;
operazioni di società ed enti esteri;
fusione tra società, scissione delle stesse e le altre modifiche statutarie, comprese le trasformazioni e le proroghe.

Startup innovativa vantaggi2021-04-29T14:36:48+00:00

Esenzione da imposta di bollo, diritti di segreteria e diritto annuale, Agevolazione fiscali, Rispetto di almeno uno dei 3 requisiti:
1) impiego di personale altamente qualificato per almeno 1/3 delle quote , aventi lauree specializzate /dottorati di ricerca oppure impiego di personale per almeno 2/3 della forza lavoro complessiva, che sia in possesso di laurea magistrale ai sensi dell’art.3 del DM 22 ottobre 2004 n.270
2) sostenere spese in ricerca e sviluppo in misura pari o superiore al 15 per cento del maggiore importo tra il costo e il valore della produzione
3) essere titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale /brevetto relativa ad una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una varietà vegetale

Contratto di Società2021-04-29T14:35:27+00:00

Le persone che intendono costituire una società devono concludere dal notaio, per atto pubblico o scrittura privata autenticata, un contratto di società (anche detto atto costitutivo) attraverso il quale due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili.

Oggi è ammessa anche la costituzione di una società da parte di una sola persona, sia nella forma della società per azioni, sia di società a responsabilità limitata.

L’atto notarile contiene dati certi e attendibili grazie al controllo di legalità preventivo effettuato dal notaio e, una volta iscritto nel Registro delle Imprese, produce i suoi effetti nei confronti di tutti (tecnicamente definiti terzi). A ribadire la funzione di giustizia preventiva affidata al notaio in materia societaria, è anche una recente norma di legge che prevede l’iscrizione immediata per tutti gli atti societari, non solo l’atto costitutivo, predisposti dal notaio nel registro delle imprese, lasciando a quest’ultimo una verifica di “seconda istanza”.

Il notaio, inoltre, ha una preparazione specifica in materia societaria e, intervenendo per legge in posizione di terzietà ed indipendenza rispetto alle parti, è in grado di consigliare i futuri soci nella stesura dell’atto costitutivo e dei patti sociali contemperando gli interessi in campo per evitare futuri contenziosi. Nella stesura dell’atto costitutivo, quindi, tiene conto delle esigenze specifiche dei soggetti interessati e dei riflessi che la costituzione e l’attività della società produrrà sul loro assetto patrimoniale (come, per esempio, la successione).

Responsabilità patrimoniale limitata perfetta2021-04-29T14:34:57+00:00

A differenza della ditta individuale dove l’imprenditore risponde dell’attività d’impresa con il suo patrimonio personale, nella SRLS i soci sono responsabili limitatamente alla propria partecipazione al capitale sociale

SRLS2021-04-29T14:34:24+00:00

La SRLS può risultare ideale per attività commerciali e di servizi grazie al suo risparmio nella costituzione rispetto a una SRL e alla sua struttura smart adattabile al mercato. la SRLS può avere un capitale minimo da 1 € a 9.999 €

SRL SPA Tassazione2021-04-29T14:33:49+00:00

A differenza della ditta individuale, la SRLS come la SRL sconta una tassazione fissa con aliquote IRES 24% e IRAP 3,5% sull’utile d’esercizio. Per fatturati maggiori e crescenti conviene rispetto all’IRPEF che invece consta di una natura progressiva

Costi e Tempi Apertura Società2021-04-29T14:31:45+00:00

Dopo il conferimento dell’incarico, iniziamo a predisporre la tua Società sulla base dei dati societari che ci fornirai; contatteremo il Notaio oppure ci coordineremo con quello da te proposto ai fini di avviare il processo di costituzione .

Studio Associato SBS

Studio Commercialista Associato Dottori Commercialisti Borrini Santaroni
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