I conferimenti sono le prestazioni a cui i soci si obbligano con il contratto di società.

In generale, può costituire oggetto di conferimento da parte dei soci qualsiasi bene che abbia un valore economico: denaro, beni in natura, beni mobili, beni immobili, beni materiali o immateriali (come i marchi, ad esempio) ma anche crediti, rami di aziende o aziende intere, nonché prestazioni di attività lavorativa, sia manuale sia intellettuale.

I beni possono essere trasferiti alla società in proprietà oppure anche solo concessi in godimento (affitto, locazione).

I conferimenti costituiscono, quindi, i contributi dei soci alla formazione del patrimonio iniziale della società per lo svolgimento dell’attività di impresa.

Il patrimonio sociale è l’insieme dei rapporti giuridici, attivi e passivi, che fanno capo alla società. Inizialmente è costituito dall’insieme dei conferimenti eseguiti o promessi dai soci. Nel corso della vita della società il patrimonio sociale subisce continue variazioni in relazione alle vicende economiche della società. La sua consistenza (attività e passività) viene accertata periodicamente attraverso la redazione annuale del bilancio di esercizio. La differenza tra attività e passività viene definita “patrimonio netto”. Il patrimonio della società svolge una funzione di garanzia generale per i creditori: quando la società risulta inadempiente, i creditori possono agire in giudizio per il soddisfacimento sul suo patrimonio.

Il capitale sociale esprime il valore in denaro dei conferimenti, come risulta dalla valutazione compiuta nell’atto costitutivo della società. Capitale sociale 100 vuol dire che i soci si sono obbligati a conferire (capitale sottoscritto) e/o hanno conferito (capitale versato) denaro o altre entità che, al momento della stipulazione del contratto di società, avevano valore monetario pari a 100.

ll capitale sociale rimane immutato nel corso della vita della società fino a quando, con modifica dell’atto costitutivo, non si decide di aumentarlo o di ridurlo (il patrimonio sociale, invece varia continuamente).

Le tasse da pagare sui conferimenti

La tassazione dei conferimenti in natura delle società è la stessa sia in sede di costituzione, sia in sede di aumento del capitale sociale.

Sono tenuti a versare le imposte indirette:

le società di qualunque tipo;
gli enti diversi dalle società, compresi i consorzi;
le associazioni;
le altre organizzazioni di persone o di beni, con o senza personalità giuridica, aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali o agricole.
Le imposte più rilevanti, imposta di registro, ipotecaria e catastale, incidono in modo diverso a seconda del bene oggetto di conferimento. La consulenza del notaio può risultare molto utile per approfondire e chiarire questi aspetti fiscali delle imprese.

Di seguito una breve schematizzazione dei casi più comuni:

Fabbricato abitativo o non abitativo, e/o sue pertinenze, terreno non agricolo e relative pertinenze, conferito da privato

Imposta di registro: 9% (con il minimo di € 1.000)
Imposta ipotecaria: € 50
Imposta catastale: € 50.
Terreni agricoli e relative pertinenze conferiti da privato o da impresa a soggetto diverso da imprenditore agricolo professionale

Imposta di registro: 12% (con il minimo di € 1.000)
Imposta catastale: € 50
Imposta ipotecaria: € 50.
Fabbricato strumentale per natura e/o sue pertinenze, conferito da impresa non costruttrice, senza esercizio di opzione IVA

IVA esente
Imposta di registro: € 200
Imposta ipotecaria: 3% (con il minimo di € 200)
Imposta catastale: 1% (con il minimo di € 200).
Fabbricato strumentale per natura, e/o sue pertinenze, conferito da impresa non costruttrice, con opzione per l’applicazione dell’IVA

IVA: 22% CON REVERSE CHARGE
Imposta di registro: € 200
Imposta ipotecaria: 3% (con il minimo di € 200)
Imposta catastale: 1% (con il minimo di € 200).
Azienda o ramo d’azienda (anche se comprensiva di immobili)

Imposta di registro: € 200
Imposta ipotecaria: € 200 (se comprensiva di immobili)
Imposta catastale: € 200 (se comprensiva di immobili).
Sono inoltre soggette ad imposta di registro in misura fissa di € 200 le seguenti operazioni:

aumento del capitale mediante conversione di obbligazioni in azioni;
aumento gratuito del capitale mediante passaggio a capitale di riserve;
regolarizzazione di società di fatto, derivanti da comunione ereditaria di azienda, tra eredi;
operazioni di società ed enti esteri;
fusione tra società, scissione delle stesse e le altre modifiche statutarie, comprese le trasformazioni e le proroghe.