Contributo a fondo perduto. Decreto Sostegni bis

Sono stati disposti i pagamenti dei contributi a fondo perduto riconosciuti in via automatica dal Decreto Sostegni bis (art. 1 del Dl n. 73/2021) a favore degli operatori economici, colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid-19”, già beneficiari del contributo previsto dal primo decreto Sostegni (Dl n. 41/2021). Senza bisogno di nuove istanze, verranno accreditati direttamente sui conti correnti dei richiedenti, 1,77 milioni di bonifici – per un totale di circa 5 miliardi di euro.

Come arriva il nuovo sostegno

Il nuovo contributo viene corrisposto dall’Agenzia delle Entrate con la stessa modalità che il beneficiario aveva scelto per il precedente. Pertanto, se per il contributo a fondo perduto del primo decreto Sostegni si era optato per l’erogazione tramite bonifico postale o bancario, il contributo automatico del decreto Sostegni bis viene accreditato sullo stesso conto corrente bancario o postale. Se, invece, per il precedente contributo si era scelto l’utilizzo in compensazione, anche il nuovo contributo automatico del decreto Sostegni bis è riconosciuto sotto forma di credito d’imposta, che sarà utilizzabile in compensazione nel modello F24 con l’indicazione del codice tributo 6941 istituito con la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 24/E del 12 aprile 2021. Il nuovo contributo automatico spetta esclusivamente ai soggetti con partita Iva attiva al 26 maggio 2021, data di entrata in vigore del decreto Sostegni bis, purché il precedente contributo non sia stato indebitamente percepito né restituito.